Responsabilità del medico per il differenziale fra invalidità preesistente e complessiva: Cassazione Civile n. 27265/2021
Il medico che effettua un intervento su di un paziente affetta da pregressa patologia, cagionandone l’insorgenza di una ulteriore, concorrente e più grave, potrà essere chiamato a rispondere dei soli danni cagionati al medesimo sotto il profilo della causalità giuridica, non potendogli ascrivere le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento dannoso. Pertanto, la quantificazione dell’ammontare…