Una donna ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva confermato il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del convivente, deceduto a causa di un grave incidente sul luogo di lavoro. La Corte territoriale aveva infatti attribuito rilevanza dirimente alla circostanza che la ricorrente e la vittima avessero luoghi di residenza diversi, escludendo così il configurarsi di una convivenza utile ai fini del risarcimento danni

La fattispecie
La Suprema Corte ricorda come il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, come nel caso concreto, va riconosciuto, sia come danno morale che come danno patrimoniale, solo quando viene dimostrato uno stabile contributo economico apportato in vita, dal defunto al danneggiato. In caso di convivenza more uxorio, oltre a dimostrare tale aspetto occorre anche che venga provato come la relazione fosse stabile e caratterizzata da una mutua assistenza materiale e morale, non essendo sufficienti, a tal fine, le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà o le informazioni che gli stessi hanno fornito alla PA per fini anagrafici. Sempre la Cassazione, ricorda una sua precedente opinione (Cass. civ. n. 12278/2011) dove si afferma come il risarcimento potesse essere riconosciuto anche al convivente, a condizione che venga dimostrato un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima in modo similare al rapporto coniugale.

Il principio di diritto
Secondo la Suprema Corte con sentenza n. 9178/2018, si ha convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di morte dell’altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Per accertare il configurarsi di tale fattispecie i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (ad es. la coabitazione, un progetto di vita in comune o l’esistenza di un conto corrente in comune) che devono essere valutati «non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri».

Per questa motivazione i giudici della Cassazione non sono in armonia con il ragionamento svolto dal giudice della corte di appello, essendosi egli limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare la loro capacità di conseguire valenza indiziaria una volta valutati nel loro complesso «nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento».

Conclusioni
Con questa pronuncia, i giudici di Cassazione fanno opportunamente chiarezza non solo sull’esistenza del diritto volto ad ottenere il risarcimento del danno in capo ad un convivente, ma anche e soprattutto, descrivono più nel dettaglio e nel concreto quale sia l’onere probatorio di colui che richiede il danno, cosa cioè egli ha l’obbligo di provare per dimostrare che vi sia convivenza e che quindi, ha diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito altrui che ha causato la morte del proprio convivente.