Nel caso in cui, a seguito di lesioni personali, si abbia anche una lesione della capacità lavorativa (c.d. danno patrimoniale futuro), quale onere della prova sul danneggiato? Come può la vittima del sinistro, provare di aver perduto la propria capacità lavorativa futura e avere così diritto al relativo risarcimento?

La fattispecie
La vittima di un sinistro chiede il risarcimento del danno patrimoniale futuro, sostenendo di aver ricevuto un danno che non gli permettesse più di lavorare come istallatore di infissi, attività lavorativa che esercitava prima dell’incidente stesso. Il Tribunale accoglie la richiesta del danneggiato, accordandogli un risarcimento, ma l’appello ribalta la precedente decisione, dal momento che contesta alla vittima di non aver dimostrato la perdita della capacità lavorativa generica: il ricorrente non aveva sufficientemente provato di non riuscire più a svolgere non solo l’attività lavorativa precedentemente svolta, ma nemmeno qualsiasi altra tipologia di lavoro.

Il principio di diritto
La vicenda arriva così ai giudici della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15737 del 2018, conferma un costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale, la capacità lavorativa va valutata su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.  Questa presunzione riguarda poi solo l’esistenza del danno, mentre poi per la sua relativa quantificazione, il danneggiato deve dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro e le lesioni subite.

Conclusioni
In base a tale sentenza, possiamo quindi evincere che, la prova dell’esistenza della perdita della capacità lavorativa può essere provata attraverso la produzione in giudizio di presunzioni semplici, che, in quanto tali, ammettono sempre la prova contraria della controparte, ma che alleggeriscono l’onere probatorio della vittima. Fermo restando che, in ordine alla quantificazione specifica del danno patrimoniale futuro, l’onere si fa più pesante, dal momento che il danneggiato deve provare una diminuzione del proprio reddito in conseguenza al danno riportato.