Secondo la Corte di Cassazione (la numero 2546 del 26/10/2017), quando, al termine del rapporto di lavoro, il datore sceglie di non dare corso al patto di non concorrenza, liberando dai relativi divieti il lavoratore, si configura un’opzione e non un recesso unilaterale dal patto di concorrenza medesimo.
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