Con una decisione epocale rispetto alla giurisprudenza italiana in tema di filiazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affermato che “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.
Le Sezioni Unite, all’esito di una articolata ricostruzione normativa, hanno precisato che può parlarsi di contrarietà all’ordine pubblico nel caso di richiesta di status genitoriale per figlio nato con maternità surrogata (per lesione del diritto alla dignità della donna) ma non nel caso di adozione di una persona da parte di una coppia omosessuale.
Ciò in considerazione del fatto che non esiste alcuna prova che l’orientamento sessuale dei genitori adottivi possa influire negativamente sul c.d. best interest of child, violando appunto i principi di ordine pubblico.
Ad ulteriore sostegno della propria posizione, la Corte riferisce che la giurisprudenza (anche costituzionale) si sta sempre più distaccando dall’idea che il matrimonio è la base per la famiglia e che, pertanto, l’assenza del vincolo non può (e non deve) elevarsi a limite per il riconoscimento di provvedimenti esteri con cui si riconosce lo status di genitore ad una coppia formata da persone dello stesso stesso.