Pubblichiamo l’ordinanza del Trib. Livorno, con cui è stato respinto il ricorso di un committente volto ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso in favore di un’impresa di autotrasporto per il pagamento delle differenze tariffarie non corrisposte.
Il committente sostanzialmente chiedeva al Tribunale di ‘sospendere’ l’obbligo di pagamento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea. Ma i Giudici livornesi hanno rigettato l’istanza di sospensione, non dipendendo la definizione del procedimento dalla decisione della Corte di Giustizia.
Con l’occasione di questo aggiornamento, rispondiamo a tutti gli autotrasportatori che ci stanno in questi giorni chiedendo informazioni circa le tempistiche della pronuncia a livello europeo, precisando che lo scorso 7 aprile 2014 si è tenuta la prima udienza avanti alla CGE, dopo il noto rinvio promosso dal TAR Lazio, che dovrebbe pronunciarsi nell’arco dei prossimi 6 mesi (tenuto anche conto del parere già espresso dalla Commissione Europea in proposito, che possiamo reputare ‘positivo’ nel senso di considerare compatibile con i principi europei in materia la disciplina stabilita dall’art. 83 bis).
Avv. Gaia Cipriani