(21.07.2021) Una holding tedesca depositava presso l’EUIPO domanda di registrazione europea per un marchio sonoro presentandolo in formato audio: trattavasi del suono che si produce all’apertura di una lattina seguito da 1 secondo di silenzio e 9 secondi di gorgoglio.

A seguito del rifiuto da parte dell’ente di registrare il marchio per difetto dei caratteri distintivi, la holding presentava ricorso al Tribunale dell’Unione Europea, il quale, nel respingere il ricorso, fornisce con sentenza T-668/19 preziose indicazioni sulla distintività dei marchi sonori e sulla percezione degli stessi da parte del pubblico.

In primo luogo, il Tribunale precisa che i criteri di valutazioni del carattere distintivo di un marchio sonoro non sono diversi dai criteri applicabili ad altri tipi di marchi e che il marchio sonoro deve comunque caratterizzarsi per una “certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo e di considerarlo come marchio e non già come elemento di natura funzionale o come indicatore senza caratteristica intrinseca propria”.

In secondo luogo, con riferimento alla percezione del marchio sonoro da parte del pubblico, il Tribunale afferma che il marchio sonoro depositando non può avere pregnanza distintiva atteso che:

  • il suono prodotto dall’apertura di una lattina, essendo elemento tecnico e funzionale del prodotto, non può esser considerato quale indicazione dell’origine commerciale del prodotto cui è associato;
  • 1 secondo di silenzio e 9 secondi di gorgoglio non hanno pregnanza distintiva tale da potersi distinguere (in via generale) da suoni comparabili nel settore delle bevande.

La sentenza completa è consultabile qui

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=243853&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=1751009