In tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, “nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura”.
La fattispecie
La Corte d’appello – in controversia promossa dinanzi al Tribunale dalla Kiko s.p.a., che aveva affidato, nel 2005, ad una s.r.l. il compito di realizzare una nuova progettazione dei propri negozi e che era titolare, dal luglio 2006, di un relativo modello dal titolo, nei confronti della concorrente Wjcon s.p.a., al fine di sentire accertare l’illecito effettuato da quest’ultima, ex art. 2598 c.c., a causa dell’indebita ripresa, nell’allestimento dei suoi negozi, degli elementi, aventi originale combinazione nei loro insieme, caratterizzanti i punti vendita della Kiko, dello sfruttamento del layout, frutto di anni di investimento e ricerca, e della concorrenza parassitaria, nonché la violazione dei diritti esclusivi di realizzazione economica di essa Kiko sul progetto realizzato nel 2006, relativo ai negozi, con conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie, – riformava parzialmente la decisione di primo grado respingendo il gravame principiale proposto dalla Wjcon s.p.a., la quale ricorre in Cassazione. In particolare, la ricorrente fa richiamo alla giurisprudenza UE per ribadire che l’arredamento d’interni, negli esercizi commerciali facenti parte di una “catena”, poiché è destinato essenzialmente a diventare, nella percezione del pubblico, un segno evocativo e distintivo dell’impresa, deve ricevere tutela, come marchio tridimensionale e non come opera dell’ingegno.
Il principio di diritto
Sul punto, i Supremi Giudici, con sentenza n. 8433 del 30 Aprile 2020, affermano che “in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2 L.A. (“i disegni e le opere dell’architettura”), non rilevando il requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell’arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell’autore”.