In questo periodo emergenziale, dove i provvedimenti legislativi e del governo si stanno susseguendo a ritmo frenetico, appare quantomeno opportuno fare chiarezza su ciò che ci è consentito e su cosa, invece, non ci è più consentito fare, soprattutto in tema di spostamenti.
La materia appare di particolare interesse per tutte quelle coppie di genitori separati che hanno l’affido condiviso dei propri figli e che quindi abitudinariamente, seguendo un calendario o delle consuetudini, accompagnano e riprendono i propri figli dall’altro genitore, magari dovendosi anche spostare e/o rientrare in un Comune diverso da quello di propria residenza.
Vediamo quindi, più nel dettaglio la situazione normativa.
L’evolversi della normativa e gli spostamenti consentiti ai genitori separati.
Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell’8 Marzo 2020, all’art. 1 comma 1 lett a stabiliva – solo per le province più colpite dal contagio (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) – di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Il DPCM del 9 Marzo 2020, ha esteso tale norma a tutto il territorio nazionale.
In tale sede, era stato pacificamente ritenuto che accompagnare i figli dalla casa di un genitore all’altro, sia nello stesso comune che fuori dal comune, rientrasse nelle “situazioni di necessità” che giustificavano, con autocertificazione, lo spostamento.
In seguito, però, il l’Ordinanza Ministero Salute del 20 Marzo 2020 ha stabilito all’art. 1 comma 1 lett. d) (dal 20 al 25 marzo) che “nei giorni festivi e prefestivi, nonche’ in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, e’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.”
Infine, l’ultimo DPCM del 22 Marzo 2020 art. 1 comma 1 lett b) prescrive che: “e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse“.
Infine, l’Ordinanza Ministero Salute del 22 Marzo 2020 art.1 comma 1 prescrive: “Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.
Come si può notare, quindi, si è passati dal concetto di “situazione di necessità” a quello di “comprovate esigenze di assoluta urgenza”. Il secondo limite, a livello letterale, appare più restrittivo, escludendo la possibilità di spostare i figli da una casa all’altra (o comunque lo spostamento dei genitori da una casa all’altra, supponendo che ci sia alternanza nella casa familiare).
Per tornare al tema principale, quindi, anche in base alla circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) del 22 Marzo 2020, sulla scorta anche del relativo DPCM avente stessa data, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Quanto sopra è consentito poiché rientra nelle necessità richieste dai provvedimenti normativi emanati dal Governo (confermato anche dal sito ufficiale del Governo, alla sezione FAQ, consultabile a questo link http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa).
In conclusione, un genitore separato / divorziato si può spostare per andare a prendere i propri figli dall’altro genitore che abita nello stesso Comune?
Sì, in base alla circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) del 22 Marzo 2020, poiché questo rientra tra le esigenze e necessità quotidiane. Questo confermato anche dal DPCM del 22 Marzo 2020, ove si può leggere che sono consentiti quegli spostamenti che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere e, pertanto, anche quelli in oggetto.
Se, invece, i genitori separati / divorziati abitano in due Comuni differenti, gli spostamenti sono sempre consentiti?
A tal proposito, si è pronunciato il Tribunale di Bari, con sentenza del 26 Marzo 2020, con la quale il Giudice ha ritenuto di sospendere le visite del genitore separato residente in un Comune diverso rispetto a quello della madre, perché “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.
Insomma, in questo caso, secondo il Tribunale di Bari, l’interesse del genitore a vedere i figli è recessivo – e deve quindi venire meno – rispetto al primario e superiore diritto ed interesse alla salute che, in questo particolare momento, deve prevalere.