Il caso:
La vicenda trae origine da un contenzioso avviato da una società di Birra statunitense (la nota “Budweiser“) contro l’ente pubblico della Repubblica Ceca, anch’esso produttore di birra; il tutto perché il secondo commercializzava in Italia birre con marchi internazionali che la prima utilizzava già da anni come marchio della proprio birra.
La questione di diritto:
Il preuso di un marchio di fatto (nel caso quello della”) comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno.
Tale comportamento è distinto dalla successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso. Sicchè ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, in rapporto ai segni confliggenti.
Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.
Il giudizio della Corte di Cassazione con la sentenza 2144/2018:
La Suprema Corte ha ribadito come il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporti tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva l’eventuale convalidazione) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.
Il diritto al preuso è un vero e proprio diritto che perdura nel tempo e l’accertamento di decettività di una sua registrazione effettuata dall’avente diritto è una formalizzazione di esso.
Conseguentemente l’accertamento di nullità di una tale registrazione non può estinguere anche un diritto già riconosciuto, quale è il preuso, dovendosi semmai delimitare gli effetti dell’accertata nullità della formalità, anche in rapporto al periodo temporale che l’ha vista nascere. Nel caso di specie la valutazione di nullità della registrazione, risalente alla metà degli anni ’90, aveva evidenziato come fosse accertata la rottura del nesso evocativo del c.d. milieuveicolato dalle indicazioni geografiche comportando quindi la piena espansione del diritto di preuso come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13168/02.