Se manca il consenso informato i medici devono risarcire il paziente e ciò anche se l’operazione è stata eseguita correttamente. Per la Corte di Cassazione, inoltre, l’assenza di consenso informato determina responsabilità medica anche in mancanza di previsioni specifiche.
La fattispecie
Se manca il consenso informato, i sanitari sono tenuti a risarcire il paziente delle conseguenze dannose derivate da un intervento anche se questo è stato correttamente eseguito e tale correttezza è stata accertata in giudizio. Questo il principio posto alla base della condanna al risarcimento del danno inflitta a un’università e a un medico, per un intervento chirurgico mal riuscito.
Dinanzi alla Corte di cassazione, l’Università convenuta in giudizio aveva tentato di ribaltare le proprie sorti rilevando che i giudici del primo e secondo grado avrebbero fatto un erroneo uso delle regole sul consenso informato, applicando retroattivamente alcune norme sul tema. La vicenda oggetto di contenzioso, infatti, si era verificata precedentemente l’introduzione di tali articoli di legge.
Il principio di diritto
Per la Corte di cassazione, tuttavia, la tesi dell’Università risulta priva di fondamento.
La necessità del consenso informato del paziente, infatti, anche prima dell’entrata in vigore delle norme era desumibile dai principi generali dell’ordinamento.
Essa, pertanto, non necessitava di una previsione specifica ed era quindi perfettamente valida anche all’epoca dell’intervento “incriminato”.
Per questa motivazione, con ordinanza n. 6449 del 2019, la Corte di Cassazione ha condannato l’Università convenuta al risarcimento danni derivante da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente/vittima.
Conclusioni
Non essendo stata contestata in alcun modo l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale la mancanza di consenso informato doveva essere data per pacifica, quindi, le conseguenze della sua assenza restano e l’Università dovrà pagare, oltre a un cospicuo risarcimento, anche le spese del giudizio di cassazione.