(06.09.2021)
L’individuazione dei ricavi lordi di un’impresa ai fini della sua fallibilità o meno, che vanno considerati ricavi “in senso tecnico”, si effettua con riferimento esclusivo allo schema obbligatorio di conto economico di cui all’art. 2425, co. 1 lett. A), n. 1 (ricavi delle vendite e prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi), a prescindere dai principi contabili in auge.
Rimangono, pertanto, escluse le variazioni delle rimanenze ed i “lavori in corso” che non possono essere qualificati ricavi ai fini dell’art. 1, co. 1 lett. B) l.fall.
Di seguito la sentenza.