(06.09.2021)

L’individuazione dei ricavi lordi di un’impresa ai fini della sua fallibilità o meno, che vanno considerati ricavi “in senso tecnico”, si effettua con riferimento esclusivo  allo schema obbligatorio di conto economico di cui all’art. 2425, co. 1 lett. A), n. 1 (ricavi delle vendite e prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi), a prescindere dai principi contabili in auge.

Rimangono, pertanto, escluse le variazioni delle rimanenze ed i “lavori in corso” che non possono essere qualificati ricavi ai fini dell’art. 1, co. 1 lett. B) l.fall.

 

Di seguito la sentenza.

Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2021 n. 23484