Lo scorso 13 Gennaio, il Ministero dello Sviluppo economico ha reso pubblici gli schemi di Dpr contenenti il meccanismo di calcolo dei risarcimento del danno biologico, basato su quanto elaborato con le Tabelle del Tribunale di Milano.
Tale documento, è un provvedimento normativo atteso da oltre 15 anni. L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni infatti, auspicava che il legislatore intervenisse nella redazione di tali tabelle, così come anche l’articolo 7 della Legge Gelli, la quale si occupa di danni causati da responsabilità professionale medica.
Le tabelle in lavorazione, pertanto, andranno a regolare le somme dovute alle vittime a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale integrale (biologico e morale), causato da lesioni subite in un incidente stradale o per effetto di una ipotesi di responsabilità sanitaria di operatori o strutture.
Le norme che prevedono l’introduzione di una tabella unica nazionale dei risarcimenti, applicabile alle fattispecie indicate, si ispirano alla volontà da un lato di razionalizzare e rendere omogenei i risarcimenti in settori che occupano gran parte delle controversie di danno alla persona e, dall’altro, di mantenere un principio macroeconomico di sostenibilità del comparto assicurativo che nei due settori civilistici si avvale di un sistema di tutele obbligatorie proprio a garanzia del credito risarcitorio delle vittime.
Per ovviare all’assenza di un documento legislativo, al fine di quantificare il danno subito, la giurisprudenza di merito ha nel corso degli anni elaborato dei meccanismi di conteggio, per regolare le controversie e dare una matrice di uniformità nelle varie aree territoriali.
La tabella che da oltre un decennio è stata applicata da quasi tutti i giudici dello Stato è stata quella pensata dai giudici del Tribunale di Milano, meccanismo al quale la Corte di cassazione, con la sentenza 12408 del 2011, ha riconosciuto una valenza uniformatrice e di congruità.
Lo schema del Dpr in bozza si discosta dai meccanismi di calcolo della tabella milanese principalmente sotto tre importanti profili, che corrispondono a precise scelte di normazione amministrativa e macroeconomica.
La prima è che lo schema proposto contiene degli indici di accrescimento che aumentano in modo più che proporzionale con l’aggravarsi della menomazione.
Il secondo aspetto di differenziazione rispetto alle Tabelle di Milano è che, nello schema proposto, la voce danno morale è conteggiata in modo non automatico e accessorio al danno biologico, ma oscilla fra tre indici (minimo, medio, massimo) legati alla prova che la vittima saprà dare del grado di sofferenza indotto dalla lesione ingiusta subita.
Infine, l’indice base (o definito del «primo punto di invalidità all’età zero») dal quale poi si dipana il conto della tabella ministeriale è inferiore di quasi il 30% rispetto al punto base della tabella milanese.
A dispetto di queste rilevanti differenze di conto, tuttavia, la tabella ministeriale proposta non presenta differenze di grande valore con la tabella milanese.
A una prima analisi, mentre sui valori medio bassi di danno permanente il risarcimento di Milano si colloca all’interno del range della tabella ministeriale, ovvero vicino al massimo previsto dallo schema di Dpr, nelle menomazioni che superano la misura macro del 75/80% il valore della tabella milanese appare inferiore persino al minimo di quella ministeriale. Inoltre, la tabella ministeriale si attesta al di sotto di quella milanese per le invalidità dal 20 al 75% circa per poi superarla oltre questa soglia.
Appare chiaro che gli indici di conto elaborati dal ministero corrispondono alla scelta normativa di regolare il flusso destinato ai compensi nei sistemi assicurativi obbligatori, con maggior attenzione alle menomazioni più elevate, attingendo le risorse dalle fasce mediane del danno biologico.