I Giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18102 del 2020, si sono soffermati su due aspetti fondamentali del c.d. nesso causale nei giudizi di malasanità.
In tali giudizi, infatti, il medico e il paziente sono gravati da un differente onere della prova e, quindi, il fatto ignoto ricade sull’uno o sull’altro a seconda di cosa sia rimasto non dimostrato.
Gli oneri probatori
Il paziente, secondo quanto stabilito dai Giudici, ha l’onere di dimostrare di aver subito un danno e che questo sia collegato causalmente alla condotta del sanitario nella sua materialità. Questa altro non è che la prima parte del c.d. ‘nesso causale’.
Nel caso in cui il paziente assolva tale onere, il sanitario, per liberarsi dalla responsabilità professionale, è tenuto a dimostrare o di aver correttamente adempiuto oppure che l’inadempimento è derivato da impossibilità di svolgere la prestazione per causa a lui non imputabile.
Il c.d. fatto ignoto
Ciò detto, vediamo su chi grava il fatto ignoto, considerato che, a seconda delle circostanze, a farsene carico è il sanitario o il paziente.
Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, tale onere grava sul danneggiato quando a non essere dimostrata è la causa dell’evento danno, viceversa, grava sul sanitario qualora tale causa risulta provata (anche mediante presunzioni), ma non è dimostrato che essa era imprevedibile e inevitabile.
Conclusioni
In base alla citata pronuncia, quindi, i Giudici hanno sottolineato e chiarito come si atteggia il duplice nesso di causa nei giudizi di malasanità ed anche quali diversi carichi probatori le parti hanno nel corso del procedimento.