Attraverso questa sentenza, i Giudici della Cassazione accordano il risarcimento ai congiunti se l’epatite da trasfusione di sangue infetto è concausa della morte perché ha creato problemi alla coagulazione.

La fattispecie

Un padre e un figlio convengono in giudizio il Ministero della Salute per ottenere i danni subiti in conseguenza della morte della moglie e madre avvenuta nel 2002, causata da un’epatopatia cronica HCV, contratta dopo diverse trasfusioni di sangue effettuate dal 1982 al 1990.

Il Ministero convenuto si costituisce eccependo la nullità della citazione, stante il difetto della sua legittimazione passiva, la prescrizione delle richieste avanzate e l’infondatezza della domanda.

Il giudice di primo grado ritiene prescritta la domanda risarcitoria relativa al danno degli eredi della defunta ed esclude il diritto al risarcimento dei danni da perdita parentale, stante l’assenza di nesso tra la patologia epatica e decesso, poiché la donna era affetta da patologie pregresse. I richiedenti infine non sono riusciti a dimostrare il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della morte della donna.

La Corte d’appello conferma la decisione di primo grado. In effetti dalle perizie espletate è emersa l’assenza del nesso di causa tra le trasfusioni e la morte della paziente. La patologia epatica contratta è stata solo una concausa del decesso perché ha comportato alterazioni della coagulazione. Per questo deve essere escluso il risarcimento dei danni per il decesso e quello non patrimoniale per la malattia della congiunta. La Corte non ritiene dimostrato il fatto che la donna sia stata costretta a letto e ad interrompere ogni rapporto sociale a causa della epatopatia di modesta entità. Situazione riconducibile piuttosto alla patologia renale che la affliggeva.

Il principio di diritto

Ricorrono in Cassazione i parenti della defunta, lamentando l’omesso esame della perizia tecnica d’ufficio, dalla quale emerge che la donna non sarebbe morta se non avesse presentato problemi della coagulazione causate dall’epatite cagionata dalle trasfusioni infette.

Secondo i ricorrenti, quindi, i giudici di merito, avrebbero violato il principio di diritto secondo cui “la causalità materiale tra illecito ed evento dannoso deve ritenersi sussistente a prescindere dall’esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale, ancorché non eventualmente preponderanti.”

L’emorragia e l’insufficienza respiratoria sopravvenute non avrebbero interrotto il nesso di causa tra trasfusioni infette e malattia.

Con il secondo motivo lamentano il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, che per i ricorrenti da luogo a un danno non patrimoniale presunto.

Infine, i ricorrenti rilevano il superamento del principio che non prevede la possibilità di cumulare il risarcimento con l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992.

Il primo motivo è fondato perché il principio dell’all or nothing non consente di comparare il grado di incidenza quando più condotte umane concorrono con una concausa naturale non imputabile.

Il nesso di causalità materiale sussiste a prescindere da patologie pregresse con valore concausale e prive di efficacia interruttiva, mentre non sussiste se le cause naturali dimostrino di avere efficacia esclusiva nella verificazione dell’evento o nel caso in cui il danneggiante riesca a dimostrare che l’evento non è a lui imputabile.

Nel caso di specie i Ctu hanno ritenuto che i fattori della coagulazione provocati dalla patologia epatica possono aumentare il rischio emorragico e incrementare le probabilità di una prognosi infausta, per cui sono da considerarsi una concausa del decesso.

Da ultimo, la Corte ritiene parzialmente fondato il terzo in quanto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per danni derivanti da contagio da sangue infetto, può essere scomputato dal risarcimento solo se il primo è stato effettivamente versato, ipotesi che non si è realizzata nel caso di specie.

Conclusioni

In conclusione, la Cassazione con l’ordinanza n. 8886/2020 accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rinvia alla Corte in diversa composizione per decidere anche sulle spese.