Nella determinazione del valore dell’azienda ceduta è legittimo il comportamento tenuto dal contribuente in ossequio alle valutazioni assunte dal perito per la stima e sulla base della dottrina più accreditata. Tale valutazione costituisce una presunzione di congruità rispetto al valore in commercio e legittima la condotta del contribuente, rendendola immune dalle sanzioni.
Questo il principio affermato dalla sentenza della Ctp Milano 390/2020 (presidente Ortolani, estensore Benedetti)