Il decreto n. 18 del Marzo 2020, ha riconosciuto, in capo a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid – 19, la malattia professionale nel caso in cui risultassero contagiati.
Oltre a tale forma di tutela però, sia coloro che siano risultati positivi, sia gli eredi di coloro i quali, in questa battaglia non ce l’hanno fatta, possono richiedere la tutela risarcitoria di cui all’articolo 2087 c.c.
Tale articolo, infatti, prevede che il datore di lavoro debba adottare tutte le misure che, in relazione alla specificità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendente.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti tali misure e, a seguito di ciò, il dipendente subisca un danno biologico (o, a maggior ragione, la morte), il secondo (o i suoi eredi) ha diritto al risarcimento danni dal primo.
Questa tutela sembra essere ancora più importante in questo periodo di emergenza sanitaria, soprattutto per coloro che, a diverso titolo, sono a contatto con casi di Coronavirus o sospetti tali.
Si segnala tuttavia che la giurisprudenza maggioritaria tende giudici a negare questo tipo di risarcimento ove il datore di lavoro riesca a dare prova che l’evento lesivo è dipeso da fatto a lui non imputabile e cioè da un fatto che presenti i caratteri della abnormità e dell’esorbitanza, che nello specifico caso si potrebbero in effetti ravvisare, data l’eccezionalità della situazione ed il fatto che il numero di ricoveri non era prevedibile e che molti medici hanno dovuto smettere di lavorare – con conseguente sovraccarico dei colleghi – a causa proprio del fatto di aver contratto il virus.