Per gli infortuni verificati e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019 aumenterà del 40% il valore degli importi erogati dall’Inail per gli indennizzi del danno biologico che verranno erogati ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica tra il 6% e il 15%.
Sulle regole introdotte dal decreto del Lavoro 45/2019 del 23 aprile – il quale contiene la nuova tabella di indennizzo – l’Inail è intervenuta con una circolare per fare chiarezza (n. 27/2019 dell’11 Ottobre), in cui si ricorda anche che gli importi dei nuovi indennizzi assorbono le due rivalutazioni straordinarie intervenute dal 2008 (8,68%) e dal 2014 (7,57%).
L’Inail prosegue chiarendo che l’aumento dell’indennizzo vale per le menomazioni dell’integrità fisica fino al 15%, mentre per quelle uguali o superiori al 16% la prestazione economica viene erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.
Oltre alle grosse novità appena esposte, ve ne sono altre.
Dovendosi adeguare a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, si prevede che nella valutazione degli importi vengono superate anche le differenze preesistenti tra uomini e donne, mentre continuano a rilevare le classi di età e i gradi di menomazione dell’integrità psico fisica dell’infortunato.
L’indennizzo del danno biologico in capitale è erogato in un’unica soluzione senza tassazione Irpef.
Come detto, la citata tabella si applicherà a partire dal 1° gennaio 2019, mentre, per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti tale data, con o senza erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle tabelle previgenti.
In caso di unificazione dei postumi, ai fini della individuazione della tabella da applicare si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo oggetto di unificazione. Le richieste di aggravamento presentate dal 1° gennaio 2019 che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella.