Nella sentenza in esame, i giudici della Cassazione, confermano che i danni trasmissibili jure hereditatis, sono: il danno biologico (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute) – consistente nei postumi invalidanti che caratterizzano il periodo intercorrente tra l’evento lesivo e il decesso – per la configurabilità del quale è necessario il protrarsi di un apprezzabile lasso di tempo, da accertarsi nel caso concreto, trattandosi di danno conseguenza; ed il danno morale c.d. soggettivo (c.d. catastrofale o da lucida agonia), consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine imminente.

La fattispecie

Gli eredi della vittima, ricorrevano in Cassazione sostenendo che nella sentenza di Appello veniva ingiustamente escluso il loro diritto al risarcimento jure hereditatis del danno morale catastrofale subito dal defunto in quanto avente «motivazione apparente, errata o, comunque, incompleta».

L’esclusione del diritto è motivata con l’assenza di un lasso di tempo adeguato: sarebbe trascorso troppo poco tempo fra l’evento lesivo e la morte, perché possa configurarsi il danno (e dunque la trasmissibilità agli eredi del diritto al relativo risarcimento).

Il ricorrente afferma invece che elemento centrale dell’analisi della sentenza di appello avrebbe dovuto essere la lucidità della vittima tra l’evento lesivo e la morte.

Nel caso di specie, afferma ancora il ricorrente, è provato, e non contestato dalle altre parti, che la vittima era deceduta dopo più di due ore di agonia, e che durante tale lasso di tempo era rimasta perfettamente lucida, consapevole della drammaticità della situazione che stava vivendo, «con conseguente configurabilità di un danno morale o da lucida agonia».

La sentenza di appello, nel rigettare la richiesta, richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/15, affermando che nel caso concreto manca il lasso di tempo apprezzabile ivi menzionato, senza fare alcun riferimento all’elemento della lucidità.

Il principio di diritto

La Corte accoglie il ricorso con il seguente percorso logico-giuridico.

Come risulta dall’excursus dei più recenti approdi giurisprudenziali, anche a Sezioni Unite, alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale nella misura in cui ella sia ancora in vita.

Infatti, si afferma che «nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente»; conseguentemente, afferma la Corte, nella sentenza 23153 del 18 Settembre 2019, tra i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis rientra anche il c.d. soggettivo (c.d. catastrofale o da lucida agonia), consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine imminente.

Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’an presuppone «la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della fine».

La sentenza in commento richiama recenti precedenti conformi alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 15350, nei quali viene distinto il danno biologico terminale dal danno psicologico-morale, e affermato che, ai fini del riconoscimento del danno biologico terminale, elemento rilevante è il trascorrere del tempo tra la lesione e il decesso, mentre non ha importanza la presenza della lucidità della vittima, presupposto al contrario essenziale per il riconoscimento del danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico): per tali decisioni ciò che rileva ai fini del riconoscimento del danno morale catastrofale è l’intensità della sofferenza morale, «a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso» e nel danno biologico terminale, il lasso di è ritenuto elemento essenziale.

Se, osserva la sentenza in commento, le Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 affermarono, come da orientamento costante, la necessità ai fini del riconoscimento del danno jure hereditatis, che il decesso non si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo, in quanto viene meno il soggetto cui sia riferibile il danno e al cui patrimonio sia acquisibile il credito risarcitorio, ove, come nel caso di specie, invece, un certo lasso di tempo tra l’evento e il decesso esiste, il discorso cambia: infatti, «la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto “capace” di essere titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2) con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione – inferita a soggetto titolare di capacità giuridica – dalla morte, evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica».

Dunque, si continua, nell’intervallo di tempo tra la lesione ed il decesso sussiste sempre un danno biologico strictu sensu inteso, al quale può aggiungersi un danno morale dato dalla consapevolezza dell’imminente decesso. Si utilizza il verbo ausiliare “potere” perché tale ultimo danno esiste in caso di coscienza della vittima.

Conclusioni

In conclusione, la Corte dà continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso di recente dalla sentenza n. 26727/18, e cioè di voler dare rilievo all’elemento della lucidità e dunque alla risarcibilità di entrambi gli aspetti del danno, quello biologico e quello psicologico-morale e sottolinea, infine, come nel caso di specie due ore e mezza non integrano l’assenza di tempo indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2015.

Dunque, il ricorso è accolto con rinvio al giudice del merito che dovrà verificare se la vittima era lucida tanto da perlomeno fortemente temere la morte imminente e l’abbandono dei congiunti.

AVV. Francesco Cecconi