Con tale sentenza, i giudici della Corte di Cassazione ci dicono se nel danno non patrimoniale il danno morale ed il danno dinamico relazionale sono componenti distinte oppure la prima racchiude nella sua quantificazione anche la seconda voce e, soprattutto, si soffermano su quale sia l’onere probatorio a carico del danneggiato per ottenere il risarcimento del danno dinamico relazionale.

La fattispecie

Tizia e Caio, sposati, citavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma l’ospedale presso il quale la prima era stata sottoposta a due distinti interventi di ernia discale richiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Gli attori sostenevano infatti che il primo intervento di ernia avuto esito negativo e che il secondo intervento aveva solo parzialmente ovviato ai problemi del primo. A causa della prima operazione, Tizia era rimasta in via permanente fortemente limitata nell’esecuzione di alcuni movimenti in quanto doveva evitare qualsiasi sollecitazione meccanica alla cervicale. In primo grado le richieste risarcitorie degli attori venivano accolte. La Corte d’Appello di Roma, invece, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. Riduceva il risarcimento dell’attrice poiché riteneva l’invalidità permanente inferiore rispetto a quella quantificata in I grado ed escludeva la lesione del danno parentale a favore del coniuge. Avverso la sentenza di secondo grado, pertanto, i coniugi propongono ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici della Corte d’Apello non hanno nel quantificato il danno non patrimoniale le conseguenze negative dinamico relazionali derivanti dalle due operazioni con parziale esito negativo nonostante sia stato riconosciuto che queste hanno avuto conseguenze negative sulla vita di tutti giorni. Inoltre gli attori sostenevano che, se per la moglie era stato riconosciuto un danno relazionale, senza tuttavia quantificarlo, ma ricomprendendo anche quello relativo alla sfera sessuale, per il marito era stata esclusa totalmente tale voce di danno. Con il terzo motivo la ricorrente censura la mancata quantificazione della componente morale nel danno non patrimoniale.

Il principio di diritto

La Cassazione ha stabilito, nella sentenza n. 2788 del Gennaio del 2019, che il Giudice deve tenere conto nella quantificazione unitaria del danno non patrimoniale sia dell’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale) sia di quello esteriore consistente nelle conseguenze negative sulla vita sociale della vittima (danno dinamico relazionale). La suprema Corte precisa che ai sensi dei novellati artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).  Sulla base di quanto statuito dal Legislatore, la Corte prosegue rilevando che affinché ci possa essere una personalizzazione del danno che vada oltre alla quantificazione tabellare, il danneggiato deve dimostrare che l’evento dannoso abbia cagionato conseguenze dannose non ordinarie poiché quelle che si verificano normalmente sono già prese in considerazione nel sistema tabellare. Sulla base di queste considerazioni giuridiche la Suprema Corte ritiene che debba essere riconosciuta una componente dinamico relazione nella quantificazione del danno non patrimoniale. Con l’ulteriore precisazione che  la “personalizzazione” della liquidazione non concerne le oscillazioni tabellari che definiscono il “range” astrattamente individuato per monetizzare le “ordinarie” conseguenze del punto d’invalidità accertato. La “personalizzazione” riguarda invece le eccezionali conseguenze dannose che, rispetto a quelle (da ritenere) incluse nello “standard” statistico sintetizzato dal punto d’invalidità, permettano e anzi, quando del caso, impongano un incremento rispetto a quel “range”.

Conclusioni

Pare evidente che il risarcimento del danno esistenziale sia ritornato sotto il nome di danno dinamico relazionale come componente da prendere in considerazione nella quantificazione del danno non patrimoniale. Tuttavia, affinché sia riconosciuta tale voce, il danneggiato dovrà dimostrare che l’evento dannoso ha modificato in peggio la sua vita sociale (dinamico relazionale) andando a compromettere in maniera grave diritti o interessi che trovano una copertura costituzionale ed ad ulteriore condizione che sia accertato che le conseguenze del sinistro siano state straordinarie e non prevedibili poiché quelle ordinarie sono già prese in considerazione dal sistema tabellare. Quest’ultimo elemento è quello di maggiore criticità: distinguere le conseguenze ordinarie prevedibili dell’evento dannoso che sono già considerate nel sistema tabellare da quelle straordinarie che esulano da quest’ultimo calcolo. Detto requisito è totalmente lasciato alla discrezionalità della magistratura alla quale spetterà trovare elementi che demarchino il confine tra conseguenze ordinarie (l’id quod plerumque accidit) e conseguenze straordinarie.

AVV. Francesco Cecconi