Nel caso in cui si sia verificato il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per colpa medica, è ancora possibile proporre successivamente la domanda per danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato?

La fattispecie

Dalla consulenza tecnica, espletata nel corso di un giudizio per responsabilità medica, era emerso che il consenso informato non era stato adeguatamente raccolto riguardo a una complicanza operatoria poi verificatasi. La paziente, che aveva dedotto originariamente solo la colpa professionale, in sede di precisazione delle conclusioni introduceva l’ulteriore profilo di responsabilità per inadempimento dell’obbligo informativo. La domanda risarcitoria era respinta per insussistenza di colpa medica e, pur dichiarandone la tardività, in sentenza si alludeva alla fondatezza nel merito della domanda concernente il mancato consenso informato.

La donna, una volta passata in giudicato la pronuncia, promuoveva un nuovo giudizio nei confronti della struttura sanitaria e del medico per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione del consenso informato, deducendo la mancanza di un’adeguata informazione e allegando che, se correttamente informata dei rischi, avrebbe certamente rifiutato di sottoporsi all’operazione.

La domanda era rigettata poiché improcedibile, essendo ritenuta preclusa la possibilità per la paziente di esperire una nuova azione per il risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito, su cui si era già pronunciata la sentenza passata in giudicato, anche se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio.

La Corte d’appello, adita dalla paziente, rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata.

La donna proponeva allora ricorso per cassazione, sostenendo che il danno da omesso consenso informato non possa considerarsi conseguente all’esecuzione dell’intervento chirurgico e che gli elementi costitutivi della causa petendi della relativa azione risarcitoria siano oggettivamente diversi da quelli posti a fondamento dell’azione per colpa medica. Poiché nessun giudice di merito aveva svolto alcun accertamento sugli elementi costituitivi della domanda risarcitoria da omesso consenso informato, il giudicato sostanziale non poteva estendersi a questa domanda.

Il principio di diritto

I giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso con sentenza n. 8756 del 2019, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’appello in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda attorea alla luce dei principi richiamati nell’ordinanza.

La Cassazione, sulla scia del proprio consolidato orientamento, enuclea i principi fondamentali in tema di consenso informato ai trattamenti sanitari.

Anzitutto, la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera per omessa acquisizione del consenso del paziente deriva dall’inadempimento dell’obbligo informativo sulle prevedibili conseguenze del trattamento diagnostico-terapeutico e dal successivo verificarsi, a causa della sua effettuazione, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, essendo indifferente, per la sussistenza dell’illecito, la correttezza o meno della prestazione sanitaria, che rileva invece sotto un profilo diverso, riconducibile direttamente all’esecuzione del trattamento medesimo.

In altri termini, non assume alcun rilievo che il peggioramento della salute del paziente sia dovuta a un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta dal punto di vista tecnico, poiché l’ingiustizia del fatto sussiste per la semplice ragione che egli, a causa del deficit informativo, non è stato messo in condizione di assentire a tale trattamento, con volontà consapevole delle sue implicazioni, di talché si configura una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica

Conclusioni

L’orientamento espresso nell’ordinanza in commento si iscrive in un filone giurisprudenziale di legittimità ampiamente consolidato.

L’acquisizione del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto il trattamento diagnostico o terapeutico, ed è dunque autonoma fonte di responsabilità per medico e struttura ospedaliera.

Al diritto al consenso informato, che costituisce legittimazione e fondamento della prestazione sanitaria, fa da contraltare l’obbligo di fornire al paziente informazioni ragionevolmente esaurienti su natura, portata ed estensione del trattamento cui sarà sottoposto, delle possibili alternative terapeutiche, dei risultati realisticamente conseguibili e delle implicazioni verificabili, ovvero dei possibili benefici ad esso connessi e dei rischi prevedibili per la sua salute, così da porre il paziente in condizione di valutare l’opportunità di sottoporsi al trattamento medesimo e, dunque, di consentire consapevolmente alla sua effettuazione

AVV. Francesco Cecconi