Con il c.d. decreto filiazione del 2013, è stato introdotto il termine di decadenza di 5 anni dalla nascita del figlio per la proposizione dell’azione di disconoscimento di paternità. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, risolve il dubbio sull’applicabilità di tale disposizione e ribadisce la necessità della nomina di un curatore speciale del figlio minore.

La fattispecie

Dopo la scoperta dell’adulterio della moglie al tempo del concepimento della figlia, che allora aveva 6 anni, il marito chiedeva il disconoscimento di paternità. La domanda veniva però dichiarata inammissibile sia in primo che in secondo grado per decorso del termine di decadenza di 5 anni dalla nascita del figlio. Il marito tradito ricorre dunque in Cassazione lamentandosi del fatto che il termine di decadenza dei 5 anni dalla nascita del figlio dovrebbe applicarsi solo alle nascite successive all’entrata in vigore della legge del 2013, che tale termine ha introdotto.

Il principio di diritto

Con il decreto filiazione del 2013 e l’introduzione del termine di decadenza dell’azione di disconoscimento promossa da uno dei genitori, il legislatore ha riconosciuto prevalenza all’interesse del figlio alla conservazione dello stato, con sacrificio del principio di verità della filiazione. Fa eccezione l’ipotesi prevista dal medesimo decreto, secondo cui se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare, mentre se prova di non aver avuto notizia della nascita, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

In riferimento alla applicazione o meno della disciplina introdotta dal citato decreto legislativo, i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28999 del 2018, sottolineano che il nostro ordinamento prevede che le disposizioni introdotte si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e contestazione dello stato di figlio relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del decreto filiazione del 2013, mentre i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternità previsti decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo. In altre parole, precisa la pronuncia in commento, «il nuovo termine quinquennale di proponibilità dell’azione si applica solo ai figli già nati al momento dell’entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014), per i quali non sia già stata proposta azione di disconoscimento, ma la decorrenza del nuovo termine inizia dal giorno dell’entrata in vigore della nuova legge, con la conseguente considerazione che per i figli che siano già nati alla data del 7 febbraio 2014 il termine quinquennale di decadenza verrà a cadere il 7 febbraio 2019». La doglianza risulta dunque fondata.

Conclusioni

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio con rinvio della causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione.

AVV. Francesco Cecconi