In cause afferenti la responsabilità medica, è imprescindibile il ricorso alla CTU, dal momento che occorrono specifiche competenze mediche e chirurgiche per poter fornire giudizi appropriati in materia, quindi tali conoscenze risultano essere imprescindibili per poter comprendere gli eventi della causa. Questo fatto conferisce alla CTU il ruolo di fonte oggettiva di prova ed è di questo aspetto che si è occupata la sentenza in commento.
Con la sentenza n. 15745 del 2018, la Corte di Cassazione ha sostenuto che il giudice può affidare al consulente tecnico d’ufficio non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, quindi di fatto, i giudici hanno accordato un potere leggermente più forte alla CTU.
Nella stessa pronuncia la Cassazione si è anche interessata dell’utilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo che sconfini dai limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri conferiti dalla legge al consulente. La Corte, a tal proposito, ha in particolare chiarito che, in ipotesi di sconfinamento, l’accertamento è comunque utilizzabile e liberamente apprezzabile dal giudice se non vi è stata violazione del contraddittorio e le parti hanno effettivamente partecipato all’ATP anche nei punti esorbitanti l’incarico.
Conclusioni
Questa sentenza si inserisci quindi nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale, sempre più presente, che attribuisce una certa importanza alla CTU, avvicinandola sempre di più ad una vera e propria prova del giudizio, soprattutto in procedimenti come quelli afferenti la responsabilità medica dove le conoscenze mediche risultano fondamentali ed imprescindibili.