Rientra indubbiamente nel patrimonio della vittima il danno per lesioni della propria integrità psicofisica provocatogli dall’agonia protrattasi, fino alla morte, dopo un lasso di tempo pur minimamente apprezzabile dal fatto colposo di omessa diagnosi a fronte di una patologia già in corso.

La fattispecie
I parenti di un uomo contestano ai sanitari che ebbero a prenderlo in cura, la sua morte, dal momento che, davanti ad un primo malore della vittima, gli stessi lo avrebbero dimesso il giorno successivo con terapia antinfiammatoria nel caso in cui i sintomi si fossero ripresentati. L’uomo, dopo pochi giorni, decede dopo pochi giorni a causa di un arresto cardiocircolatorio provocato secondo le perizie da una dissecazione dell’aorta già in corso all’epoca dell’accesso al pronto soccorso e non correttamente diagnosticata dai sanitari. Per i parenti, un diverso e più attento approccio avrebbe garantito la sopravvivenza del paziente, quindi agiscono per condannare i sanitari al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non.

Il principio di diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza 2814 del 2018 ritiene i sanitari responsabili della morte del soggetto, accogliendo le lamentele dei parenti, ma quello che più ci interessa, è la liquidazione del danno operata dai giudici di Milano:  nella pronuncia, in particolare, i giudici meneghini offrono una rilevante interpretazione sul tema del risarcimento per il danno da agonia del congiunto, trasmissibile iure hereditatis ai discendenti, che si sostanzia nello stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima a causa dell’avvicinarsi della fine-vita.

Il Tribunale registra, sul punto, i diversi orientamenti giurisprudenziali: uno indica tale danno come “biologico terminale” liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle, mentre altro orientamento lo classifica classificato come danno “catastrofale” (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Ancora, si legge in sentenza, per talune decisioni il danno “catastrofale” ha natura di danno morale soggettivo e per altre, di danno biologico psichico. Tuttavia, i giudici meneghini ritengono che da tali incertezze non derivi alcuna differenza rilevante sul piano concreto della liquidazione dei danni perché “anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale”.

Tale danno, chiariscono i giudici, è indubbiamente entrato nel patrimonio della vittima quale lesione alla propria integrità psicofisica e tale tipologia di lesione “può essere liquidata attraverso l’applicazione del sistema tabellare, riconosciuto dalla Corte di legittimità come parametro equitativo che consente di fare emergere i parametri differenziati in relazione al grado della lesione oltre che garantire una uniformità e prevedibilità delle decisioni”. Differenze, tuttavia, rilevano sul piano probatorio in quanto il Tribunale rammenta come il danno catastrofale, riconducibile alla categoria del danno morale soggettivo, a differenza del danno biologico, richieda la prova della “lucida e cosciente percezione dell’ineluttibilità della propria fine” da parte della vittima (ex multis, Cass. n. 13537/2014).

Conclusioni
Attraverso questa pronuncia, i giudici di Milano, danno prova concreta dell’applicazione delle Tabelle di Milano 2018, strumento maggiormente utilizzato per dare valutazione economica a tipologie di danno come quelle oggetto del caso in commento e che, solo pochi mesi fa sono state riviste, prevedendo questo c.d. danno catastrofale. La sentenza risulta quindi di particolare interesse dal momento che, vista la recente novità introdotta, non si avevano ancora applicazioni giurisprudenziali concrete di questa nuova tipologia di danno.