Risponde di omicidio colposo il medico di base che, chiamato a prestare un primo soccorso e una prima diagnosi, sottovaluta i sintomi del paziente, senza procedere a visita dello stesso.
La fattispecie
Un medico di famiglia è stato condannato perché non aveva compreso che il forte dolore alla gamba lamentato dal paziente fosse stato determinato da una frattura e, quindi, aveva trascurato di disporre degli accertamenti diagnostici obiettivi. Il medico non aveva neanche ritenuto di visionare gli arti inferiori del proprio paziente, limitandosi a prescrivere dei farmaci antibiotici.
In seguito, per la mancata tempestiva diagnosi e cura della patologia, il paziente moriva per tromboembolia; la difesa del sanitario aveva sostenuto che il ruolo del medico di base fosse semplicemente un ruolo di natura amministrativa con il compito di prescrivere dei farmaci.
Dunque, si è cercato di dimostrare che la condotta omissiva dovesse addebitarsi anche ad altri medici intervenuti successivamente.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3869 del 2018, ha considerato “abnorme” la condotta del medico di base ritenendo che la professione sanitaria imponga “ben altra diligenza”, rispetto a quella rilevata nella condotta del medico di base protagonista della vicenda giudiziaria. I giudici della Cassazione hanno infatti chiarito che il decesso del paziente era dovuto alla frattura che lo stesso aveva riportato e che il medico di base non aveva diagnosticato tempestivamente.
Conclusioni
I giudici della Corte di Cassazione sostengono quindi che sia un dovere dei medici di base effettuare delle visite complete, non potendosi gli stessi limitarsi al mero compito meccanico di fornire ricette ai propri pazienti, al contrario infatti, hanno l’obbligo di impegnarsi per delineare un quadro clinico sufficientemente chiaro da poter rendere una diagnosi completa.