In tema di assegnazione della pensione di reversibilità nel momento in cui vi è un divorzio e un nuovo matrimonio, ci sono sempre incertezze. E’ infatti questa la questione affrontata dalla Cassazione n. 4107 del 2018, in base alla quale è sufficiente una sentenza parziale di divorzio per stabilire la beneficiaria della pensione.
La fattispecie
Giungono davanti ai Giudici della Corte di Cassazione due donne, la ricorrente, cioè la prima moglie del de cuius e la resistente, cioè la seconda moglie dello stessp. Con riferimento alla prima moglie, alla data del decesso del marito, era intervenuta la sentenza parziale di divorzio ed il procedimento proseguiva in istruttoria per la determinazione dell’assegno divorzile il cui diritto le era stato riconosciuto in via provvisoria ed urgente dal Presidente del Tribunale. La sentenza definitiva di divorzio veniva pubblicata successivamente alla morte del marito e confermava il diritto della prima moglie all’assegno divorzile a decorrere dalla sentenza provvisoria sullo status (pubblicata, questa, in epoca antecedente alla morte del coniuge). Tanto in primo quanto in secondo grado veniva rigettata la domanda della prima moglie volta al riconoscimento del di lei diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge. Secondo i Giudici di merito, infatti, la prima moglie non era titolare di assegno divorzile al momento della morte dell’ex marito.
La prima moglie ricorreva in Cassazione ritenendo che il suo diritto all’assegno divorzile fosse stato riconosciuto già con l’ordinanza presidenziale, in epoca antecedente al decesso del coniuge; rilevando che la normativa vigente non prevede che tale riconoscimento debba avvenire con sentenza passata in giudicato; lamentando che la Corte d’Appello avesse errato nel non affermare che la sussistenza del diritto all’assegno divorzile non è una questione preliminare di merito ma una causa pregiudiziale con la conseguenza che si doveva necessariamente sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c..
Il principio di diritto
È sufficiente la sentenza parziale di divorzio. I Giudici di legittimità confermano il ragionamento della ricorrente secondo il quale per l’accertamento del diritto all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all’ex coniuge non è richiesto l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile con una pronuncia passata in giudicato. Non è però sufficiente nemmeno l’ordinanza presidenziale, pronunciata non dal Tribunale bensì dal Presidente, che riconosce in via provvisoria il diritto all’assegno. È sufficiente, invece, la pronuncia della sentenza parziale di divorzio che, nel caso di specie, è intervenuta allorquando il marito era ancora in vita. In particolare, la sentenza definitiva pubblicata dopo la morte del marito aveva accertato il diritto della moglie all’assegno divorzile con decorrenza dalla sentenza provvisoria di divorzio quando il marito era in vita così accertando che ella era titolare del diritto a percepirlo già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale, altrimenti il Tribunale avrebbe fissato una decorrenza diversa. Al momento della morte del marito, la prima moglie, pertanto, era titolare dell’assegno divorzile e dunque del diritto conseguente a percepire una quota della pensione di reversibilità.
Secondo la prima moglie, posto che il riconoscimento del di lei diritto all’assegno divorzile è un fatto costitutivo del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, i due giudizi sull’attribuzione dell’assegno divorzile e quello sulla quota della pensione si pongono in un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica che impone, ex art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo. Secondo la Corte di Cassazione, però, essendo sufficiente la decisione del Tribunale anche non passata in giudicato, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.