Il caso:
Un pittore, e la galleria che promuoveva i suoi quadri, sono stati citati in giudizio dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, sul presupposto che i quadri del primo risultavano del tutto simili a quelli del noto pittore veneziano, Emilio Vedova.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26/01/2018, n. 2039, nell’esaminare e decidere la fattispecie, ha colto l’occasione per fare il punto sul plagio e sulla legge che tutela il diritto d’autore, affermando alcuni principi in tema che saranno sicuramente preziosi per dirimere le vicende future sul medesimo argomento.
I principi affermati dai giudici:
la Suprema Corte ha evidenziato la necessità che, nell’opera plagiata, sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, come requisito imprescindibile per l’applicazione della tutela prevista dalla Legge Autore; precisando che la tutela non si estende all’idea in sé, ma solo alla forma della sua espressione : “Non si parla, dunque, di plagio con riguardo all’idea su cui l’opera si fonda, non proteggendo la disciplina sul diritto d’autore l’idea in sé (ottenibile anche fortuitamente, come autonomo risultato dell’attività intellettuale di soggetti diversi e indipendenti), trovando invece esso il presupposto nell’identità di “espressione”, intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità: le idee per se stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione”.
Quanto all’opera plagiaria, continua l’insegnamento della Corte, perché essa sia tale deve essere priva di un cd. scarto semantico, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia dall’opera plagiata mutuato il cd. nucleo individualizzante : “in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile”. E’ infatti esclusa la sussistenza del plagio quando la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva.
La comparazione tra le due opere va operata poi sulla base del riscontro delle difformità dalle caratteristiche essenziali, mentre non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell’opera plagiaria. Non rileva in sé la confondibilità tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa ed il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, incentrata sull’esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l’effetto unitario. La valutazione del plagio, spesso svolto mediante l’espletamento di una consulenza tecnica fatta propria dal Giudice, è in ogni caso un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato come, in caso di fondazioni artistiche, qualora il compito istituzionale preveda la tutela dell’opera dell’artista, “ciò non può non estendersi all’azione giudiziale a salvaguardia di essa” ed ha ribadito che, in ipotesi di violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all’illecito, ivi compreso il soggetto che abbia commercializzato le opere nell’ambito della propria attività imprenditoriale (così il gallerista, quanto meno a titolo di colpa, dovendo egli rispondere in solido con l’autore del plagio per la violazione del dovere fondamentale di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.).
Conclusioni:
In materia di plagio, quindi, occorre che tra le due opere vi sia un minimo comune denominatore, che permetta a colui che guarda di rimandare con la mente all’opera plagiata ma, ancora, il plagio rimane anche nel caso in cui le due opere abbiano, nel dettaglio, segni di differenziazione e quindi anche se non sono formalmente sovrapponibili. Infine, la Corte sancisce la responsabilità solidale di tutti coloro che hanno concorso a commettere il plagio stesso, non solo l’artista, ma anche la galleria che commercializzava i suoi quadri.