L’amico Luigi Bottai, che ringrazio, mi comunica che lo scorso 19 il Tribunale di Cosenza ha reso una decisione storica in materia di Durc e “c.p.in.co.” (c.p. in continuità).

D’ora in poi gli Enti Contributivi potranno, anzi dovranno, rilasciare il fantomatico DURC , anche quando il debitore non possa previamente pagare i debiti contributivi in conseguenza del deposito di un c.p. in continuità (ma secondo me il principio vale per ogni tipo di c.p. vista la generalità del precetto di cui all’art.168 lf).

Ed allora…

Buon2013